Nautica
L’assicurazione di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, non è soltanto obbligatoria per i veicoli che circolano sulla strada, ma è altrettanto necessaria per i natanti [1].
Infatti, i danni che possono essere causati a terzi, anche dalla semplice permanenza in porto, e i rischi che si possono prospettare durante la navigazione in mare, non costituiscono eventi così rari.
Fonte: Mareggiata sul lungomare, danni alle barche ormeggiate, a cura di Fiorella Loffredo, Pubblicato l’11/09/2017
Pertanto, per garantire un’efficace protezione contro tali imprevisti sono state elaborate specifiche coperture assicurative che sono liberamente adattabili alle molteplici richieste di ogni singolo armatore.
Di seguito le principali garanzie assicurative offerte:
- Responsabilità civile: questa garanzia copre i danni relativi alla responsabilità civile dell’assicurato per i danni involontariamente arrecati a terzi, persone (inclusi terzi trasportati, familiari a bordo) e a cose (incluse quelle di proprietà dei passeggeri), durante la navigazione o dalla permanenza in acqua dell’imbarcazione (incluse acque private), nonché, la RC personale ed autonoma dei terzi trasportati
- Danni all’imbarcazione: questa garanzia copre i danni che può subire l’imbarcazione (spesso di elevato valore) durante la navigazione e la giacenza in acqua o a terra (Es. perdita totale, perdita totale costruttiva, abbandono, spese di salvataggio e rimozione del relitto, incendio parziale, incendio, scoppio, esplosione, furto, rapina e pirateria)
In merito, agli obblighi normativi previsti dall’art 123 del Codice delle Assicurazioni Private, occorre far notare che non tutte le unità che navigano in mare sono soggette agli obblighi di legge, ma soltanto:
- le unità di diporto [2] munite di motore (escluse le unità a remi e a vela senza motore ausiliario)
- le unità ad uso privato, diverso dal diporto, o adibite ad uso pubblico di trasporto di persone, dotate di motore inamovibile superiore a 3 cavalli fiscali e fino a 25 tonnellate di stazza lorda
- tutti i motori amovibili di qualsiasi tipo (Es. benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, idrogetto, elettrici ecc) e di qualsiasi potenza indipendentemente dall’unità in cui vengono applicati (risultando, in tal caso assicurato, il natante sul quale è di volta in volta applicato collocato il motore)
[1] Per natanti si intendono costruzioni adibite alla navigazione in mare
[2] Per unità da diporto si intendono ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto (art. 3,DLgs 18 luglio 2005, n. 171)
Dal punto di vista giuridico le unità da diporto si distinguono in 3 categorie in base alla loro lunghezza:
- natanti da diporto fino a 10 mt
- imbarcazioni da diporto oltre i 10 mt e fino ai 24 mt
- navi da diporto oltre i 24 mt
La navigazione da diporto può essere effettuata per scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro e la cui navigazione è limitata alle acque marittime e interne, o per fini commerciali (Es. unità da diporto impiegata in: contratti di locazione e di noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto e centri di immersione e di addestramento subacqueo con unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo)